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Torna indietroLa PEC (Posta Elettronica Certificata) è un documento informatico e come tale andrebbe conservato a norma tramite il processo di conservazione sostitutiva.
Per questo dovrebbe essere presente in un sistema di GESTIONE DOCUMENTALE ai sensi dell’art.44 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
A livello giuridico nel nostro ordinamento non esistono norme specifiche sulla conservazione della Pec, pertanto è applicabile la CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA nelle modalità già previste per i documenti fiscali.
La CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA è consigliata a tutti coloro che fanno un uso specifico della Pec legale, perché la stampa di un messaggio Pec con le relative ricevute di accettazione e consegna non vale come prova legale di avere inviato determinate comunicazioni o di averle inviate entro una certa scadenza e la stampa di un messaggio di Pec ricevuto non vale come prova legale che lo stesso provenga dal mittente.
Con ADIUTO è possibile conservare la PEC oltre i limiti che i provider generalmente garantiscono (30 mesi) conferendo ai messaggi ricevuti un’efficacia probatoria molto più lunga.
Normativa di Riferimento
DPR n.68 del 11 febbraio 2005: Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della PEC;
D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005: Codice dell’Amministrazione digitale, coordinato e aggiornato dal D.Lgs. n.235 del 30 dicembre 2010;
DPCM del 6 maggio 2009: Disposizioni in materia di rilascio e uso di caselle PEC;
D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 (conv. Legge n.221 del 17 dicembre 2012) – artt. 16‐18: Giustizia digitale – Utilizzo della PEC nel fallimento e nelle procedure concorsuali;
Decreto Ministero Giustizia n.48 del 3 aprile 2013: Regole tecniche informatiche per il processo civile e il processo penale (Avvocati);
DPCM del 3 dicembre 2013: Regole tecniche in materia di conservazione dei documenti digitali.